La responsabilità sanitaria: il caso Bifulco
di Michele Bartolo-
La responsabilità medica rappresenta uno degli ambiti più delicati e in continua evoluzione del diritto civile e penale. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre l’occasione per fare chiarezza su uno degli elementi più controversi di questa materia: il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente.
Con l’ordinanza n. 34073 del 24 dicembre 2025, la Suprema Corte ha ribadito che, nei giudizi di responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno. In assenza di tale prova, anche in presenza di una condotta oggettivamente censurabile, il risarcimento non è dovuto.
Questo orientamento si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, nel quale il mero riscontro di un comportamento negligente o imperito non è sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria. Deve risultare che, laddove l’assistenza sanitaria fosse stata corretta, l’evento negativo con ogni probabilità non si sarebbe verificato.
D’altronde La Legge n. 24/2017, comunemente nota come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto una distinzione fondamentale nella disciplina della responsabilità sanitaria, che ancora oggi costituisce il punto di riferimento normativo per chiunque si trovi coinvolto in un contenzioso medico-legale. La riforma ha operato una scissione netta tra la responsabilità della struttura sanitaria — pubblica o privata — e quella del singolo esercente la professione medica.
La struttura risponde a titolo contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., anche per fatto del personale di cui si avvale, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico della medesima. Il medico dipendente, invece, risponde a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con un regime probatorio diverso e un termine di prescrizione più lungo.
Tale distinzione ha implicazioni pratiche di rilievo. Sul piano processuale, il paziente che agisce nei confronti della struttura beneficia di un regime più favorevole sotto il profilo dell’onere della prova: è sufficiente allegare l’inadempimento e il danno subito, spettando alla struttura dimostrare che l’evento è riconducibile a cause non imputabili. Nei confronti del medico, invece, il danneggiato è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
Un ulteriore elemento di complessità è introdotto dall’art. 5 della Legge Gelli-Bianco, che valorizza le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali accreditate dalla comunità scientifica come parametro di valutazione della condotta del sanitario, con significative ricadute anche in sede penale. La lunga premessa tecnico-giuridica effettuata ci aiuta meglio a comprendere il triste caso di Giovanna Bifulco, deceduta in Campania il 3 febbraio 2004 all’età di 40 anni. Questo specifico caso è tornato all’attenzione della cronaca per via di importanti e recenti sviluppi giudiziari.
La vicenda clinica della donna è iniziata il 31 gennaio 2004 con sintomi apparentemente influenzali. Nonostante i ripetuti contatti e le richieste di assistenza al medico di base e ai sanitari della Guardia Medica di San Giuseppe Vesuviano, le sue condizioni precipitarono fino al decesso, avvenuto pochi giorni dopo.
Il caso, rimasto al centro di accertamenti per molti anni, si fondava appunto sulla totale assenza di assistenza sanitaria, sulla lunga catena di omissioni e approssimazioni, dalle diagnosi meramente telefoniche alla prescrizioni di farmaci importanti per via intramuscolare e a forti dosaggi, senza alcuna visita preliminare. In buona sostanza, la Bifulco, colpita da una forma infettiva acuta, moriva in poco tempo in uno stato di totale abbandono professionale da parte dei sanitari coinvolti.
Tuttavia, nonostante il fatto acclarato della negligenza dei sanitari, le indagini si concludevano con una archiviazione perché i magistrati ritenevano, sulla base dei rilievi sopra richiamati, che la condotta dei sanitari, seppure censurabile, non avrebbe potuto essere in teoria sostituita da una condotta corretta che avrebbe evitato l’esito fatale. In parole povere, Giovanna Bifulco sarebbe morta lo stesso, anche se avesse avuto le cure necessarie, tanto era stato imprevedibile il suo decorso clinico.
Oggi i legali richiedono la riapertura delle indagini e i necessari approfondimenti scientifici e diagnostici, dal momento che i risultati autoptici sembrano collidere con le conclusioni del consulente d’ufficio in merito all’imprevedibilità dell’esito fatale. Il caso è molto delicato ma la riapertura delle indagini è indispensabile a chiarire tutti i passaggi cronologici della vicenda, essenziali per individuare le singole responsabilità ed escludere ogni dubbio in merito alla possibilità che questo tragico evento avrebbe potuto essere evitato.







