All’autorità serve l’avvocato collaboratore. Alla Costituzione un avvocato libero.
di Cecchino Cacciatore-
C’è un punto oltre il quale una norma non si limita più a disciplinare una procedura, ma lascia intravedere una precisa idea del potere. È ciò che è accaduto con la disposizione contenuta nel recente decreto sicurezza che ha inteso subordinare il compenso del difensore del cittadino straniero all’esito della “partenza”, cioè al buon fine del rimpatrio volontario assistito. Una scelta che, prima ancora di essere tecnicamente discutibile, si è rivelata costituzionalmente e culturalmente problematica.
Non si trattava semplicemente di quantificare un onorario. Si trattava di ridefinire, in modo surrettizio, la funzione dell’avvocato. Non più difensore libero, ma ingranaggio funzionale al risultato perseguito dall’amministrazione. Non più garante di un diritto, ma facilitatore di una procedura.
Il punto di frizione è evidente. L’articolo 24 della Costituzione non si esaurisce nella previsione formale del diritto di difesa. Esso presuppone — e richiede — una difesa effettiva, cioè indipendente. Indipendente nel consiglio, nella strategia, perfino nella possibilità di contrastare l’azione pubblica. Una difesa che non sia orientata da incentivi esterni, né condizionata da interessi ulteriori rispetto a quelli dell’assistito.
La norma incriminata, invece, introduceva un meccanismo che altera questa architettura: il compenso di 615 euro maturava solo se il migrante lasciava il territorio nazionale. In tutti gli altri casi — opposizione, ricorso, richiesta di protezione, semplice ripensamento — il lavoro difensivo restava privo di remunerazione. Il messaggio implicito era inequivocabile: l’avvocato viene pagato se il procedimento si conclude nel senso auspicato dallo Stato.
Non è difficile cogliere la torsione. Il compenso non remunera più la prestazione professionale, ma il risultato. E quel risultato non coincide con l’interesse dell’assistito, bensì con quello dell’amministrazione.
Si dirà: l’avvocato resta libero, la sua deontologia lo vincola, la sua coscienza lo guida. Ed è certamente vero. Ma una buona legge non si limita a confidare nella virtù dei singoli; deve evitare di costruire situazioni nelle quali il conflitto di interessi diventi strutturale. Non basta che il difensore sia indipendente: occorre che appaia tale, che non vi sia neppure il sospetto di una dipendenza possibile.
Questo è tanto più necessario quando si ha a che fare con soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità. Il cittadino straniero coinvolto in una procedura di rimpatrio spesso non dispone degli strumenti linguistici, culturali e giuridici per orientarsi autonomamente. Deve poter confidare, senza ambiguità, nel fatto che il proprio avvocato non abbia alcun interesse — neppure indiretto — a orientarne le scelte.
La reazione dell’avvocatura, infatti, è stata immediata e intensa. Consigli dell’ordine, associazioni forensi, organismi rappresentativi hanno denunciato con forza il rischio di una deriva nella quale il difensore viene progressivamente assimilato a un collaboratore dell’autorità.
E non è un caso che, a seguito di queste proteste, si sia registrato un significativo mutamento di scenario istituzionale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrebbe preso atto dei profili di incostituzionalità della disposizione, segnalando l’esigenza di un ripensamento. Il Governo, a sua volta, ha annunciato l’intenzione di intervenire per correggere la norma, aprendo alla possibilità di una marcia indietro.
Resta tuttavia il significato più profondo della vicenda. Quella disposizione non era un incidente isolato. Era il sintomo di una tendenza: quella di immaginare una difesa meno conflittuale, più “collaborativa”, più funzionale agli obiettivi dell’amministrazione. Una difesa che accompagni, anziché contrastare; che faciliti, anziché opporsi.
Ma è proprio questa l’idea che uno Stato costituzionale deve respingere. La qualità di un sistema giuridico non si misura dalla docilità dei suoi difensori, ma dalla loro libertà. Non dalla loro disponibilità ad allinearsi, ma dalla loro capacità di resistere.
All’autorità, spesso, serve un avvocato collaboratore. Alla Costituzione, invece, serve un avvocato libero.







