Il popolo ha già giudicato, ora si accetti la sentenza

di Gaspare Dalia-

Con l’ordine di esecuzione firmato venerdì scorso dal procuratore capo di Asti, Biagio Mazzeo, e con l’ingresso nel carcere di Bollate, il caso del gioielliere di Grinzane Cavour si chiude sul piano processuale e si riapre, con rinnovata violenza, su quello pubblico.

Interpellato dal Corriere della Sera, il procuratore di Asti ha spiegato perché ai giudici non sia mai risultato applicabile l’articolo 52 del codice penale che «pone una serie di paletti, ma parte da un presupposto fondamentale: l’esigenza di difendersi. Solo una minaccia concreta e attuale può giustificare l’uso della violenza. Le immagini chiariscono tutto. Roggero insegue i rapinatori e spara quando sono già fuori dall’attività e in fuga. Se la minaccia è cessata, non si può più parlare di legittima difesa».

L’affermazione è ineccepibile e va condivisa senza riserve: manca l’attualità del pericolo e mancano di conseguenza anche i margini per discutere di proporzione, perché non vi è più un’offesa in corso da valutare. Le sentenze di merito, ricostruendo il fatto sulla base delle immagini delle telecamere, hanno accertato che «i colpi non sono stati sparati per la necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale ed imminente mentre la rapina era in corso», ma quando «la rapina era finita e i malviventi stavano salendo in macchina per darsi alla fuga». Anche la tesi della legittima difesa putativa – l’erronea convinzione di dover ancora difendere la moglie da un sequestro mai avvenuto – è stata esclusa come “radicalmente insussistente” dai giudici, sulla base delle stesse immagini.

C’è però un punto della formula usata dal procuratore che merita una precisazione, non per contraddirlo nella sostanza – che condivido certamente – ma per restituire rigore a un linguaggio spesso vittima delle semplificazioni del dibattito pubblico. Mazzeo dice: «Diventa una reazione, magari comprensibile sul piano umano, ma ingiustificabile su quello giuridico». Il “diventa” è la parola che va maneggiata con cura. Il fatto storico – Roggero che insegue due uomini in fuga e spara – non si trasforma in qualcosa di diverso a seconda che sia o meno “giustificabile”. È sempre lo stesso fatto: un uomo che punta un’arma contro altri due uomini e fa fuoco, uccidendone due e ferendone un terzo. Ciò che muta non è il fatto, ma il giudizio giuridico su di esso.

L’effetto giuridico della legittima difesa non è cambiare la natura di un accadimento, ma escludere l’antigiuridicità di una condotta che, altrimenti, sarebbe pacificamente un reato. Il fatto storico c’è, integra tutti gli elementi dell’omicidio, ma – quando sussistono i presupposti dell’art. 52 c.p. – non costituisce reato, perché l’ordinamento riconosce a chi si difende uno spazio di liceità eccezionale. Quando quei presupposti mancano, non è la reazione che “diventa” ingiustificabile: è reato fin dal principio, perché non si è mai attivata la scriminante che avrebbe potuto renderla lecita. Dire che un fatto “diventa” ingiustificabile lascia intendere che esista un momento in cui era ancora, potenzialmente, giustificato. Non è così. O il pericolo è attuale, e allora la difesa può essere legittima fin dal primo colpo; o il pericolo è cessato, e allora ogni colpo sparato successivamente è, sin dall’origine, omicidio.

Nel caso di Grinzane Cavour i giudici – nella loro componente in cui la Giustizia è non solo amministrata in nome del popolo, ma dal popolo – hanno accertato che non vi è stato un solo istante, in quella sequenza di colpi contro uomini in fuga, in cui la legittima difesa fosse configurabile.

Ed è qui che il dibattito pubblico dovrebbe fermarsi a riflettere sul dato che viene sistematicamente trascurato: la valutazione sull’insussistenza della legittima difesa non è venuta da un collegio di soli tecnici, chiuso nella propria torre d’avorio. Tra i due gradi di giudizio di merito, dodici cittadini comuni – non dodici giuristi, ma dodici persone estratte a sorte tra la popolazione, chiamate a esprimere quello stesso sentire popolare che oggi si invoca nelle piazze e sui social a sostegno del gioielliere – hanno esaminato le stesse immagini, ascoltato le stesse testimonianze, e sono arrivati, insieme ai togati, alla stessa conclusione: la legittima difesa non c’era.

Non è un dettaglio processuale periferico: è la prova che il giudizio della sentenza non è stato distante, ma già, in larga parte, il giudizio che lo stesso popolo ha reso su questa condotta, per due volte, con dodici voci diverse.

Buona parte del clamore intorno al caso nasce – come quasi sempre, del resto – da un equivoco culturale prima ancora che giuridico: l’idea che la difesa personale debba somigliare al modello americano della castle doctrine, per cui chi si trova nella propria abitazione può reagire con la forza, anche letale, senza alcun obbligo di ritirarsi prima di usare le armi; e che, con le leggi stand your ground, diffuse in molti Stati USA, quel dovere di ritirarsi cade anche fuori dal domicilio, purché si “ritenga ragionevolmente” di essere in pericolo.

Non certo per un capriccio giuridico: gli Stati Uniti nascono e si espandono su un territorio vastissimo, a lungo privo di un presidio statale capillare, dove il cittadino di frontiera si autotutelava per necessità pratica prima ancora che per principio; ed è proprio quell’assenza a far coincidere, in quella cultura giuridica, la giustificazione con il concetto stesso di difesa personale.

L’Italia ha una storia istituzionale opposta: uno Stato che pretendere un monopolio della forza molto più stretto. Persino la riforma italiana del 2019 sulla difesa domiciliare, che ha introdotto una presunzione di proporzionalità, è rimasta un’eccezione temperata: resta fermo il requisito, non derogabile, dell’attualità del pericolo. Il caso Roggero non è dunque un fallimento del diritto italiano rispetto a un modello apparentemente più “giusto”; anzi, è l’applicazione di un paradigma coerente con il proprio contesto istituzionale.

Quello che, in quest’ottica, appare ancor più paradossale è che nel dibattito circola persino l’idea che un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo potrebbe “salvare” Roggero.

A mio avviso, è un’aspettativa mal fondata. La giurisprudenza di Strasburgo sull’articolo 2 della Convenzione – il diritto alla vita – si è sviluppata quasi integralmente sull’uso della forza letale da parte di agenti statali, non tra privati, nel senso di dover dimostrare che la forza letale statale sia “assolutamente necessaria”; uno standard pensato per la responsabilità dello Stato, non per un privato che apre il fuoco in un parcheggio. Se Strasburgo dovesse mai occuparsi di un caso come questo, è assai più probabile che lo farebbe per verificare se lo Stato italiano abbia protetto adeguatamente il diritto alla vita di chi è stato ucciso, non per riconoscere al gioielliere una legittima difesa che i giudici nazionali hanno già escluso sulla base dei fatti.

Un paradosso che dovrebbe far riflettere chi immagina la Corte europea come un’istanza pronta a riscrivere, in senso più permissivo, i confini della legittima difesa italiana. Ma è anche il punto da cui ripartire per guardare all’intera vicenda con la lucidità che il caso richiede: non siamo in presenza di una sentenza calata dall’alto e contestabile in nome di un sentire popolare contrario, perché quel sentire popolare – nella sua componente più autentica e, volutamente, più empatica – ha già parlato, per due volte, nello stesso senso della condanna.

Accettare una sentenza, specie quando è stata pronunciata con l’unanimità di giudici togati e giudici popolari in due gradi di merito, non è un atto di sudditanza verso lo Stato: è la condizione stessa perché un ordinamento fondato sulla legge, e non sulla vendetta né sulla grazia come correzione politica del giudicato, continui a meritare la fiducia di chi in quell’ordinamento continua a volersi riconoscere.

Gaspare Dalia Gaspare Dalia

Gaspare Dalia

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Gaspare Dalia e' avvocato penalista del Foro di Salerno e Professore Associato di Procedura Penale nell'Ateneo salernitano. Già Docente di Diritto processuale penale comparato, oggi insegna Criminologia e tecniche investigative e Giustizia penale delle società nel Dipartimento di Scienze Aziendali e Management. È autore di numerose pubblicazioni in diritto e procedura penale, annoverando tra i suoi lavori monografici Il "fatto" nel procedimento penale (2005), Convincimento giudiziale e ragionevole dubbio (2018), Riconoscimento, valore ed esecuzione delle sentenze penali straniere (2020) e L'avocazione tra processo penale e ordinamento giudiziario (2024).

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