Sharia, condizione femminile e Costituzione italiana
di Cecchino Cacciatore-
Parlare della sharia come di un sistema unitario e immutabile è improprio. La sharia è la «via» dei principi religiosi ritenuti di origine divina; il fiqh è il diritto elaborato dagli interpreti, umano, storico e plurale. Gli Stati a maggioranza musulmana disciplinano in modo assai diverso matrimonio, divorzio ed eredità: alcuni conservano istituti tradizionali, altri hanno riformato il diritto di famiglia in senso egualitario, altri sono formalmente secolari. La Cassazione ha negato l’esistenza di un «diritto islamico unitario» (Cass. civ., Sez. I, n. 16804/2020).
Le letture tradizionali, figlie di strutture patriarcali comuni a molte società premoderne, hanno attribuito al marito una posizione privilegiata nel divorzio, quote successorie maggiori agli uomini, limiti alla mobilità, all’istruzione e al lavoro delle donne. Questi elementi non vanno né occultati né assolutizzati: esistono letture riformiste e movimenti femminili musulmani, e la condizione delle donne dipende anche da economia, istruzione, stabilità politica e accesso alla giustizia. La religione può essere usata dal potere come legittimazione, ma non coincide con le sue politiche.
La Costituzione esclude ogni subordinazione giuridica fondata sul sesso. L’art. 3 sancisce pari dignità ed eguaglianza senza distinzione di sesso e di religione e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di fatto; l’art. 2 tutela la persona anche nelle formazioni sociali, che non possono divenire zone franche dai diritti fondamentali; l’art. 51 promuove le pari opportunità. Al tempo stesso gli artt. 8, 19 e 20 proteggono la libertà religiosa, secondo una laicità intesa non come indifferenza ma come tutela del pluralismo e imparzialità (Corte cost., sent. n. 508/2000 e n. 67/2017).
Ne segue che la sharia come fede non è incompatibile con la Costituzione; possono esserlo singole regole o prassi, valutate per contenuto ed effetti, non per provenienza. L’art. 8, co. 2, non consente un controllo sulle credenze, ma impedisce che l’autonomia confessionale legittimi la violazione di diritti inviolabili. Così la Cassazione ha negato il riconoscimento del ripudio unilaterale per contrasto con l’ordine pubblico, data la discriminazione tra i coniugi e l’assenza di contraddittorio, senza affermare un’incompatibilità generale del diritto islamico.
Né l’identità culturale opera come immunità: il fattore culturale può incidere sull’elemento soggettivo o sulla pena, mai giustificare la lesione di beni fondamentali (Cass. pen., Sez. VI, n. 46300/2008; Sez. V, n. 30538/2021). Matrimoni forzati, segregazione, mutilazioni e violenza domestica sono illeciti non perché «islamici», ma perché ledono diritti inviolabili; lo stesso varrebbe per qualunque altra tradizione. Nessun diritto fondamentale è assoluto: anche la libertà di culto va bilanciata con sicurezza, ordine pubblico e pacifica convivenza, nel rispetto della proporzionalità (Corte cost., sent. n. 63/2016). Vanno evitati tanto il relativismo assoluto quanto il paternalismo che vede in ogni donna musulmana una persona priva di autonomia.
Quanto al velo, l’hijab, che lascia scoperto il volto, è manifestazione di libertà religiosa; diverso è il niqab o il burqa. L’art. 5 l. n. 152/1975 vieta, senza giustificato motivo, i mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento in luogo pubblico: norma generale, non rivolta al velo islamico, da applicare in concreto. La sicurezza giustifica la temporanea scopertura del volto per l’identificazione, con modalità rispettose della dignità, se occorre in luogo riservato e davanti a personale dello stesso sesso. Altra cosa è un divieto generale, che esigerebbe una legge chiara, riferita a ogni copertura del volto, non selettiva e proporzionata: occorrono una base legale determinata, un fine legittimo, un mezzo idoneo e necessario e un ragionevole rapporto tra il sacrificio imposto e il rischio concreto. Non basta indicare il velo come simbolo di subordinazione femminile: l’eguaglianza di genere impone di impedire che sia imposto, non di rimuovere la scelta di una donna adulta. La Corte EDU ha ritenuto legittimo il divieto francese (S.A.S. c. Francia, 2014), ma proprio perché generale e non rivolto al velo islamico.
Nel lavoro la Corte di giustizia ammette regole di neutralità solo se generali, coerenti e strettamente necessarie, e nega rilievo alla mera preferenza del cliente (CGUE, sent. n. 204/2017, n. 594/2021, n. 924/2023). La neutralità dello Stato non coincide con l’invisibilità dei credenti, ma con l’imparzialità delle istituzioni.
La prospettiva costituzionale non è dunque né assimilazionista né relativista. La Costituzione non è incompatibile con l’islam, ma con ogni subordinazione della persona, qualunque sia la tradizione invocata. La libertà religiosa è autentica solo se comprende la libertà della donna di scegliere, dissentire, uscire da una comunità, studiare, lavorare, sposarsi o non sposarsi e vivere senza violenza.







