Quando la cronaca giudiziaria diventa “storia”: la perdita del diritto all’oblio
di Gaspare Dalia*
Ci sono processi che si chiudono con una sentenza e processi che non finiscono mai. Restano in circolo nei talk show quando l’attualità langue, nelle repliche dei programmi di cronaca nera, nei podcast e nei video true crime che li riciclano all’infinito, cambiando voce ma non sostanza.
In questo replay permanente sta il danno più sottile del processo mediatico: non è solo deformazione del giudizio, ma negazione del tempo, cioè della possibilità che dolore, colpa, vergogna ed errore si sedimentino e si trasformino, trovando una collocazione nel passato. Il processo mediatico congela tutto in un fotogramma: da un lato la vittima e i suoi familiari, dall’altro imputato o condannato; in mezzo, noi, spettatori-giurati che ripetiamo lo stesso rito emotivo come se fosse sempre la prima volta.
I più giovani lo incontrano in forma di video brevi, thread, “spiegoni” sui social; chi era adolescente ai tempi lo rivede filtrato dagli stessi algoritmi che gli propongono musica, moda, intrattenimento. Nessuno di loro lo ha vissuto in diretta, ma tutti lo ereditano come “storia da sapere”, quasi un passaggio obbligato nell’educazione sentimentale al crimine.
Il punto è che mentre per noi quel caso è un riferimento culturale, per le persone coinvolte è ancora un pezzo di vita non archiviabile. Ogni ripresa della villetta, ogni primo piano sul volto della vittima, ogni fermo immagine dell’allora imputato, ogni grafica con la ricostruzione del delitto, è un chiodo in più nella croce di chi vorrebbe, legittimamente, provare a tornare ad essere qualcos’altro: un genitore, un fratello, una sorella, un figlio, un uomo, una donna, senza che la prima associazione mentale sia quel fatto e solo quello.
Il processo mediatico opera così una forma di espropriazione identitaria: chi era vittima resta “la vittima”, chi era imputato resta “il mostro”, “il maniaco”, “il colpevole”, anche quando ha scontato interamente la pena o – a maggior ragione – quando continua a proclamarsi innocente dentro un quadro probatorio complesso.
È una logica che non contempla la complessità, rendendo il paradosso evidente. Il processo penale ha infatti regole, tempi, standard di prova, e un orizzonte definito: approdare a una verità giuridicamente accettabile, garantendo diritti e tutele a tutte le parti; quello mediatico invece non conosce onere della prova né “oltre ogni ragionevole dubbio”: si nutre di impressioni, dettagli suggestivi, psicologie immaginate, ipotesi alternative costruite per rendere il racconto più avvincente, sostituendo alla presunzione di innocenza una presunzione di colpevolezza o di sospetto permanente. Basta essere stati “quell’imputato lì” perché ogni ricerca online riporti sempre allo stesso delitto, ogni notizia riapra le stesse ferite, trasformando il processo da evento delimitato in condizione esistenziale senza termine.
Da qui il cortocircuito con il diritto all’oblio che, nel mondo dei dati personali, è la possibilità di sottrarre alla luce pubblica informazioni non più attuali, che distorcono l’immagine sociale di una persona e la inchiodano a un passato che non la rappresenta più. Nel regime del processo mediatico, invece, l’oblio appare quasi un sacrilegio: si confonde la memoria storica – che riguarda il significato pubblico di certi eventi – con la curiosità morbosa che trasforma ogni dettaglio in contenuto, ogni frammento di dolore in materia narrativa, fino a far diventare alcuni casi dei miti contemporanei continuamente rielaborati e consumati da generazioni che non li hanno mai davvero vissuti.
Eppure, la dignità umana appartiene alla persona in quanto tale e non tollera compressioni neppure quando l’individuo viola le regole dell’ordinamento: anche l’imputato o il condannato mantiene intatto il diritto al rispetto della propria dignità.
Ma, dignità e oblio riguardano, forse prima ancora, le vittime e i loro familiari.
Se la vittimizzazione secondaria indica la sofferenza aggiuntiva prodotta non dal reato, ma dalle istituzioni, dai media, dallo sguardo altrui, allora il processo mediatico ne è una delle forme più crudeli, condannando a un ruolo pubblico chi viene esposto a un’attenzione non richiesta che, col tempo, smette di essere solidarietà e si riduce a consumo emotivo.
In questo quadro, il diritto all’oblio diventa per loro una tutela ancora più urgente: la possibilità concreta che, a un certo punto, il nome di una figlia o di un figlio smetta di essere un “caso” e torni ad essere semplicemente un nome; che quel dolore non venga più risucchiato nel tritacarne dei format, ma possa trovare silenzio, pudore, misura.
L’oblio, dunque, non è una cortesia concessa a chi ha “fatto il suo tempo” nei notiziari, ma una declinazione concreta della dignità della persona, riconosciuta come limite invalicabile al potere, anche quando si presenta nella veste seduttiva dell’informazione o del racconto giudiziario.
Se la dignità è valore intrinseco di ogni essere umano, e non premio alla condotta morale, nessuno può essere ridotto alla propria colpa – reale o presunta – né alla propria sofferenza, esibita senza sosta come moneta simbolica per la catarsi collettiva.
Il diritto all’oblio non riscrive la storia: difende la dignità dall’antica tentazione di fissare per sempre le persone nella loro colpa o nel loro dolore. Oggi, tecnologie digitali e modelli economici basati sull’attenzione non hanno creato questa logica, ma l’hanno esasperata, rendendo quell’etichetta accessibile e replicabile all’infinito con un clic.
Riconoscere questo significa accettare che la verità processuale possa e debba essere studiata, ma che le biografie non possano essere consegnate senza rimedio al circuito infinito della riproducibilità mediatica. Significa evitare che la giustizia si confonda con la vendetta perpetua del ricordo forzato, che non lascia spazio né alla rielaborazione del lutto né – quando è possibile – alla ricostruzione di sé dopo l’errore.
Oggi, dopo la breve pausa referendaria che ci ha distratti per qualche settimana dal consueto crime storytelling, abbiamo un’occasione concreta: non tornare passivamente alla “normalità” del sensazionalismo giudiziario, ma scegliere di sottrarci a questo rito collettivo, rifiutando la morbosa curiosità che alimenta il sistema e opponendo, in nome della dignità e di un autentico rispetto per il dolore altrui, una sobria ribellione del silenzio.
*Avvocato, Professore Associato di Procedura Penale UNISA







