Blocchi dei tir, quali reati rischiano gli autotrasportatori
di Cecchino Cacciatore-
Le proteste degli autotrasportatori contro il caro gasolio si sono estese al Sud con presidi sulle strade, e il Viminale ha già identificato 1.339 persone e ne ha denunciate 71. La presidente del Consiglio ha annunciato fermezza. Conviene allora chiarire quali norme si applicano a chi blocca una strada con il proprio mezzo o con la propria persona.
I decreti approvati in questi giorni, quello sugli aiuti al settore e il nuovo decreto sicurezza, non modificano la disciplina del blocco stradale. Restano in vigore le regole introdotte dal decreto Sicurezza del 2025 (d.l. 48, convertito dalla legge 80), che ha modificato l’art. 1-bis del d.lgs. 66/1948. Prima la condotta di chi impediva la circolazione su strada ordinaria o ferrata ostruendola con il proprio corpo era punita con una sanzione amministrativa. Oggi è un delitto, punito con la reclusione fino a un mese o con la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, e nei presidi è questa l’ipotesi che ricorre più spesso.
Più grave è la fattispecie dell’art. 1 dello stesso decreto, che il legislatore ha reso di nuovo reato nel 2018. La norma punisce chi ostruisce o ingombra la strada con congegni o altri oggetti per impedire o ostacolare la circolazione, e un autoarticolato fermo di traverso sulla carreggiata può rientrarvi. La pena va da uno a sei anni di reclusione e consente l’applicazione di misure cautelari. Per la configurabilità del reato è sufficiente che il traffico sia ostacolato, anche se non del tutto interrotto.
La modifica del 2025 era stata pensata soprattutto per le azioni degli attivisti per il clima, ma si applica a qualunque manifestazione, comprese le proteste di categoria. Il ricorso alla sanzione penale per gestire un conflitto economico e sociale solleva più di una perplessità.
Lo scorso giugno la Procura di Torino ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma. Secondo la Procura, l’incriminazione del blocco attuato con il corpo comprime in modo eccessivo la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Desta dubbi anche lo scarto di pena tra la condotta del singolo e quella commessa in gruppo.







