Dal “consenso” al “dissenso”
Una riforma da maneggiare con cautela (anche in nome delle garanzie)-
di Cecchino Cacciatore-
C’era un impegno politico preciso.
C’era un accordo bipartisan.
C’era una parola chiara, presentata come svolta di civiltà: consenso libero e attuale.
Nel nuovo testo in discussione sul reato di violenza sessuale, tuttavia, la parola “consenso” scompare e viene sostituita da concetti come “dissenso” e “volontà contraria”, da valutare “a seconda della situazione e del contesto”.
Il dibattito si è subito polarizzato: da un lato chi parla di arretramento culturale; dall’altro chi rivendica un linguaggio più prudente e meno ideologico. Ma il punto, soprattutto per chi ha sensibilità garantista, è un altro: nel diritto penale le parole non devono “educare”: devono delimitare.
1) Il rischio del “processo alla vittima” c’è. Ma anche quello opposto.
È vero: ragionare in termini di dissenso può spostare l’attenzione sul comportamento della vittima e alimentare la vittimizzazione secondaria (il “perché non hai reagito?”, “perché non sei scappata?”).
Ma, con uguale onestà, va detto che un modello costruito su un consenso definito in modo troppo astratto o “militante” può produrre l’effetto contrario: un’inversione dell’onere morale della prova sull’imputato, come se dovesse dimostrare di aver “certificato” un sì, pena la presunzione di colpevolezza.
E questo – in un processo penale – sarebbe incompatibile con il principio cardine: la colpevolezza va provata oltre ogni ragionevole dubbio.
Il garantismo non è indifferenza verso la vittima: è il rifiuto di un diritto penale simbolico, capace di produrre condanne mediatiche e incertezze giudiziarie.
2) “Contesto” e “situazione”: clausole elastiche, non sempre virtuose
Il nuovo testo richiama la valutazione del contesto. Anche qui: l’intenzione può essere ragionevole. Non ogni dissenso si manifesta con parole esplicite; non ogni vittima può reagire; esistono paura, shock, paralisi.
Tuttavia, formule elastiche sono pericolose proprio sul piano garantista: più la norma è vaga, più cresce la discrezionalità; più cresce la discrezionalità, più aumenta il rischio di decisioni divergenti e imprevedibili. E l’imprevedibilità è l’opposto della legalità.
Il miglior diritto penale è quello che non lascia margini a “processi culturali”, ma definisce condotte, confini e prove.
3) Il nodo delle pene e della differenziazione
La distinzione tra fattispecie (6-12 anni con violenza/minaccia/abuso; 4-10 negli altri casi) merita un giudizio tecnico, non propagandistico.
Da una parte può essere letta come tentativo di graduare la risposta sanzionatoria, evitando automatismi. Dall’altra, rischia di veicolare un messaggio distorto: come se alcune violazioni dell’autodeterminazione sessuale fossero “meno gravi” perché senza violenza fisica.
Conclusione
Su questo tema non servono slogan, né scorciatoie: serve una norma chiara, prevedibile, non ideologica, capace di proteggere la libertà sessuale senza sacrificare i principi del processo penale.
Una riforma è davvero “di civiltà” quando regge insieme due verità:
la libertà sessuale non si tocca;
ma la colpa penale si accerta solo con regole certe, prove solide e garanzie piene.
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