1 Dicembre 1970, una data storica per l’Italia
di Michele Bartolo-
Il primo dicembre ricorre un anniversario importante per il nostro Paese e per la nostra democrazia. Nel 1970, infatti, proprio in quella data, nel nostro ordinamento giuridico fu introdotto l’istituto del divorzio, attraverso la cosiddetta legge Fortuna-Baslini, la n. 898 del 1970, recante la dicitura: “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”.
Deve premettersi che in Italia, a partire dall’unità avvenuta nel 1861, qualsiasi tentativo di promulgare una legge sul divorzio si era infranto contro un muro, soprattutto a causa della forte presenza della Chiesa Cattolica nel nostro Paese.
Secondo la religione cattolica, infatti, è superfluo ricordare che il matrimonio è un vincolo indissolubile e d’altronde è famosa la frase del sacerdote che, al termine del rito celebrativo dell’unione coniugale, testualmente recita: “Non osi separare l’uomo ciò che Dio unisce”.
Durante la dittatura fascista e poi nel dopoguerra l’indissolubilità del matrimonio non costituiva solo un assioma religioso ma rappresentava anche un caposaldo della nostra legislazione nazionale, a differenza di altri Paesi europei. Separarsi legalmente in Italia era possibile, seppur complicato, ma le norme in vigore, anche quando i coniugi non vivevano più insieme, prevedevano condizioni vincolanti per la libertà individuale, soprattutto delle donne.
In presenza di un diritto di famiglia ancora arretrato, rifarsi una vita con nuovi partners, dopo essersi sposati una prima volta, risultava piuttosto difficile e solo i più abbienti, ricorrendo alla Sacra rota, uno degli organismi di giustizia della Curia romana, potevano permettersi di sciogliere definitivamente un matrimonio. Tutto questo sino al primo dicembre 1970, appunto, quando la legge Fortuna- Baslini rappresentò il punto di arrivo di un movimento democratico nato dai gruppi femministi dell’Unione donne in Italia e dalla Lega italiana per il divorzio, che riuscì a normativizzare le istanze laiciste con il varo della legge 898, i cui primi firmatari furono appunto il socialista Loris Fortuna e il liberale Antonio Baslini.
Dopo appena quattro anni, il 12 e il 13 maggio 1974, interrogati sulla possibilità di abrogare la legge che aveva sancito e disciplinato il diritto al divorzio, i cittadini e le cittadine italiani si espressero in modo inequivoco. La prevalenza del NO, con un secco 59% rispetto al quasi 41% del SÌ, impedì la cancellazione della norma già votata a maggioranza dal parlamento e difese un istituto giuridico che in molti avevano cercato di cancellare o quantomeno ridimensionare.
Oggi, nell’anno del Signore 2025, quali sono gli effetti di quella legge? Deve anzitutto rilevarsi che, come è ovvio immaginare, la normativa che disciplina la cessazione degli effetti civili del matrimonio ha subito ritocchi e modifiche, i più importanti quelli contenuti nelle leggi n. 436 del 1978 e n.74 del 1987. Con quest’ultima legge, in particolare, il periodo di separazione per poi addivenire alla pronuncia di divorzio fu ridotto da cinque a tre anni, da calcolare a partire dall’udienza presidenziale, ovvero la data in cui per la prima volta i coniugi separandi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale.
Ancora, il 22 aprile del 2015 entrò in vigore il divorzio breve, ovvero un tempo di separazione ancora più ridotto a sei mesi o un anno, a seconda della presenza o meno di figli minori. Ma non finisce qui. Siamo ormai lontani anni luce dal contesto storico del 1970, in cui solo parlare di porre fine legalmente ad un matrimonio religioso e concordatario significava pronunciare una eresia. Con la cd. Riforma Cartabia, che nel 2022 ha ritoccato tanti istituti del nostro diritto civile e penale, il diritto di famiglia nel suo complesso ha subito ulteriori profondi cambiamenti. Oggi divorziare è ancora più semplice, forse addirittura più semplice del matrimonio stesso: si può presentare un unico ricorso sia di separazione che divorzio, che quindi di fatto unifica la procedura.
Il procedimento, poi, è ancora più veloce e snello perché i termini per le produzioni documentali e le richiesta di mezzi di prova vengono calcolati a ritroso a partire dalla data di prima udienza. Il logico corollario è che quando si arriva in udienza il quadro probatorio è già definito e si può procedere spediti verso la formalizzazione della fine del vincolo matrimoniale. Una grande vittoria dei divorzisti, dopo cinquantacinque anni da quel primo dicembre 1970 da cui tutto ebbe inizio.






