Quando il reato fa notizia
di Michele Bartolo*-
Qualche giorno fa un mio conoscente, commentando la notizia di una persona che aveva sparato ad un ladro e non aveva avuto alcun problema penale, mi chiedeva: “ Allora è vero? Hanno cambiato la legge sulla legittima difesa?”.
Si tratta di una persona priva di specifiche conoscenze giuridiche e, d’altronde, una reazione simile l’ha avuta anche il nostro Presidente del Consiglio, quando ha esclamato: “Come sosteniamo da anni, la difesa è sempre legittima”.
Ma andiamo con ordine. Il fatto storico è accaduto a Grignano Polesine, in provincia di Rovigo, dove effettivamente un uomo ha sparato ad un ladro che si era introdotto nella sua villa.
Tanti, troppi sono i casi di persone che, per difendere la propria incolumità o i propri beni, hanno reagito sparando e si sono trovate comunque nella condizione di dover essere sottoposte ad un procedimento penale.
E’ comprensibile, quindi, che abbia avuto vasta eco la circostanza che la Procura di Rovigo ha ritenuto di non iscrivere nel registro degli indagati la persona che ha sparato per difendersi. Nello specifico, la procuratrice di Rovigo così ha argomentato: “La persona offesa ha sparato, mirando a parti non vitali, con un’arma regolarmente denunciata, per difendersi dal soggetto travisato da passamontagna che si trovava all’interno della sua abitazione, al buio, e che stava cercando di colpirlo con un cacciavite nonostante fosse scattato l’allarme e la persona offesa avesse già avvisato ad alta voce che era armata, nonché avesse invitato ad andarsene chi si trovava dentro la sua abitazione”.
Questi i fatti e la ricostruzione operata dalla Procura. Occorre al riguardo evidenziare che l’articolo 52 del codice penale, che prevede appunto le condizioni per l’esercizio legittimo della difesa, non è stata oggetto di modifiche recenti, se non quelle della legge n. 36 del 2019. Le condizioni base, che esistevano prima e che esistono anche oggi, sono sempre le stesse: 1)pericolo attuale di una offesa ingiusta; 2)necessità della reazione; 3) proporzione tra difesa ed offesa.
Le modifiche del 2019 hanno inciso solo sul modo di accertare tali imprescindibili requisiti in contesti specifici, come per esempio una aggressione avvenuta nel proprio domicilio. In tale caso, infatti, opera una presunzione di proporzione quando viene usata una arma legittimamente detenuta, a condizione che l’aggressore non desista e via sia pericolo di aggressione.
Inoltre, se l’intrusione avviene con violenza o minaccia di armi, la legge qualifica la reazione come avvenuta “in stato di legittima difesa”. Tuttavia, tali modifiche, si ripete risalenti al 2019, se hanno alleggerito il controllo sulla sussistenza dei requisiti base, non hanno eliminato la verifica sulla necessità della reazione e sull’attualità del pericolo.
Quindi la legittima difesa non è mai automatica, ma impone sempre una verifica in concreto ed un controllo sulla sussistenza dei suoi requisiti.
Quello che invece è cambiato, a seguito della Riforma Cartabia del 2022, è un altro articolo, precisamente l’art. 335 del codice di procedura penale, che stabilisce quando il pubblico ministero deve iscrivere una persona nel registro degli indagati. Con la riforma, non basta che qualcuno sia coinvolto in un fatto che potrebbe costituire reato, la cd. notizia di reato, per essere iscritto nel registro degli indagati, ma devono esserci elementi concreti che facciano ritenere che una persona abbia commesso un illecito.
Se i primi riscontri fanno propendere per una causa di giustificazione (ad esempio, la legittima difesa), secondo quanto argomentato, nel caso di specie, dalla procuratrice di Rovigo, il pubblico ministero può non iscrivere nessuno nel registro delle notizie di reato, fatti salvi i successivi accertamenti.
Ne consegue, quindi, che la mancata iscrizione dell’uomo che ha sparato al ladro nel novero degli indagati non dipende dall’operatività di presunte nuove norme in materia di legittima difesa, ma da una corretta applicazione della riforma dell’art. 335 del codice di procedura penale, che richiede la sussistenza di indizi concreti a carico del soggetto, perché possa essere assumere la qualifica di indagato. Se l’ago della bilancia fa propendere di più per la reazione difensiva, come emerge allo stato degli atti, non vi sono gli elementi per ritenere ipotizzabile la commissione di un illecito.
Pur condividendo appieno la modifica normativa dell’art. 335 c.p.p, l’auspicio è che la stessa corretta applicazione dell’articolo venga fatta da tutte le Procure, dal momento che spesso la notizia criminis continua a far iscrivere in modo pedissequo ed automatico un soggetto nel registro degli indagati. Ma per evitare gli automatismi, ovviamente, il bravo magistrato deve compiere gli accertamenti preliminari e quindi leggersi le carte.
*avvocato
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