Ti picchio per stress

di Michele Bartolo-

Ha fatto recentemente non poco scalpore la  sentenza con cui il Tribunale di Torino ha assolto un imputato dalla contestazione di maltrattamenti in famiglia, condannandolo per il solo reato di lesioni.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti ritenendo inattendibile la parte civile, cioè la persona vittima del reato, la moglie del reo, in quanto considerata  inattendibile perché portatrice di “macroscopici interessi personali e patrimoniali”.

In buona sostanza, la discrezionalità del Tribunale si è spinta a ritenere che le dichiarazioni della moglie avrebbero ingigantito di fatto normali dissidi familiari, attraverso “la sovrapposizione e conseguente identificazione delle discussioni con le violenze fisiche”. Contrariamente a quanto affermato dalla parte civile – si legge nella sentenza – “è palese che non vi furono atti di violenza fisica (a parte l’episodio del 28.7.2022, beninteso) e che, soltanto in una occasione, nel corso di una discussione, l’imputato forse allontanò da sé il viso della moglie spingendolo con una mano: episodio evidentemente irrilevante ai fini del reato abituale di maltrattamenti”.

Conclusione, quest’ultima, che secondo il Tribunale è risultata confermata dalle dichiarazioni di altri testimoni, tra i quali il nuovo compagno della parte civile, il quale ha definito l’imputato come un uomo “arrogante” (“una valutazione che va ignorata, perché l’accalorarsi dell’imputato ben può essere interpretato anche come espressione del risentimento di un uomo ferito dalla condotta della moglie“), affermando che “discuteva con sua moglie e che nella discussione avvicinava il suo viso a quello di lei: ciò che manca è proprio il contatto fisico, e non si dubita che – se vi fossero state spinte, manate, schiaffi – il testimone lo avrebbe dettagliatamente riferito”.

Quanto all’episodio di violenza fisica – ritenuto provato e per il quale vi è stata condanna – il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del reato di lesioni. Ciò premesso, i giudici hanno ritenuto necessario affrontare il contesto nel quale l’episodio di violenza era maturato, affermando che “la causa scatenante deve essere ricercata nel risentimento – molto umano e comprensibile (..)”.

Il gesto violento commesso dall’imputato – si legge nella sentenza – appare “legato a una specifica condizione di stress alimentata per vie diverse (..)”. Queste le motivazioni della sentenza con cui  un marito violento è stato condannato  a un anno e sei mesi, quindi con la sospensione condizionale della pena, solo per il reato di lesioni come detto.

Ne consegue che il pestaggio subito dalla moglie, Lucia Regna, 44 anni, avvenuto nel cosiddetto unico episodio del 28 luglio 2022, sarebbe riconducibile ad una condizione di stress e risentimento familiare umanamente comprensibile. Nello specifico, stiamo parlando non di uno schiaffetto o di una parolaccia, ma di una aggressione fisica costata alla vittima la ricostruzione  del volto con 21 placche di titanio  e la lesione del nervo oculare.

Per i giudici questo è uno sfogo riconducibile  alla logica delle relazioni umane, in quanto la donna gli avrebbe comunicato la  volontà di separarsi in modo brutale, a fronte di un matrimonio ventennale.

Il problema di fondo non è la separazione, un eventuale tradimento e la reazione appartenente alle dinamiche familiari. Il problema è voler giustificare ed umanamente comprendere un pestaggio, facendolo rientrare nel contesto di un uomo ferito nell’onore e perciò libero di picchiare selvaggiamente la moglie.

Se si giustifica la reazione violenta, pur se fondata su una motivazione scatenante, arrivando peraltro a comminare una condanna risibile, quella in genere riservata ad un ladro di galline, non dobbiamo poi meravigliarci se il femminicidio non riesce a debellarsi e trova sempre nuovi proseliti né che gli effetti negativi di un caso, come quello che abbiamo trattato, possa spingere tanti altri soggetti violenti a compiere atti dello stesso tipo, facendo affidamento su una sostanziale impunità, garantita dall’incensuratezza, dall’emotività del momento e dalla comprensibilità delle dinamiche familiari ad essa sottese.

 

                              

 

Michele Bartolo

Avvocato civilista dall'anno 2000, con patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 2013, ha svolto anche incarichi di curatore fallimentare, custode giudiziario, difensore di curatele e di società a partecipazione pubblica. Interessato al cinema, al teatro ed alla politica, è appassionato di viaggi e fotografia. Ama guardare il mondo con la lente dell'ironia perché, come diceva Chaplin, la vita è una commedia per quelli che pensano.

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