Nasce il Reato di femminicidio: il nuovo Art. 577 BIS C.P

di Michele Bartolo-

È di ieri la notizia che è stato introdotto nel Codice penale il nuovo articolo 577-bis, inserito nel disegno di legge presentato dai ministri della Giustizia, dell’Interno, per la Famiglia e per le Riforme istituzionali e modificato nel corso dell’esame in commissione Giustizia al Senato.

Recita testualmente l’articolo: “Chiunque cagiona la morte di una donna, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, è punito con la pena dell’ergastolo”.

Ciò che rileva è che il femminicidio entra nel Codice penale come un reato autonomo. Non è cioè ricompreso nella fattispecie del reato di omicidio, ma ne viene descritta e caratterizzata la sua specifica natura, cioè quella di un atto di odio, violenza e discriminazione specifica verso la donna. Non un reato verso una persona qualsiasi, quindi, ma un reato verso una persona in quanto donna o come conseguenza del suo rifiuto ad avere o continuare una relazione affettiva e viene punito con la pena massima prevista nel nostro ordinamento, ovvero l’ergastolo. A ratificare la svolta è stato il Senato, che ha approvato il disegno di legge all’unanimità: 161 presenti, 161 sì e un applauso scrosciante in Aula. Ora toccherà alla Camera l’approvazione definitiva, sperando che il voto sia altrettanto corale.

La conquista più importante riguarda il perimetro del reato: la definizione, infatti, è estremamente onnicomprensiva di tutte le possibili ipotesi in cui potrebbe presentarsi. Nel testo iniziale, infatti, mancava l’aspetto relazionale e soprattutto il rifiuto della donna rispetto a una storia, sempre più spesso in rapporto di causa ad effetto per gli uomini che ammazzano le compagne o le precedenti fidanzate. Il ddl, inoltre, elimina il limite di 45 giorni per le intercettazioni, previsto per i più gravi reati di violenza contro le donne e prevede l’annuale presentazione alle Camere di una relazione del ministro della Giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Il testo, inoltre, assicura una più ampia tutela agli orfani di femminicidio, ampliando l’ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell’indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Le nuove disposizioni normative introducono, poi, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario. Analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. È stata, altresì, prevista una riduzione della durata massima dei permessi premio.

Il ddl prevede, ancora, la promozione di campagne di sensibilizzazione e di iniziative e formative e didattiche in ordine alla pericolosità dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale; stabilisce un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Importante è anche la previsione che le vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possano accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

Viene normata l’estensione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell’articolo 577 cp e di tentato femminicidio; viene potenziato l’uso del braccialetto elettronico, con una distanza minima dalla persona offesa portata a 1000 metri. Si rafforza il collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica. Insomma, nel suo complesso, possiamo affermare che il primo passo è stato compiuto: ora si attende l’approvazione definitiva del testo da parte del Parlamento, nella speranza che le nuove norme costituiscano un sufficiente e decisivo deterrente per impedire il ripetersi degli efferati episodi criminosi che hanno determinato il legislatore ad intervenire sulla materia con un provvedimento organico.

                                                          

Michele Bartolo

Avvocato civilista dall'anno 2000, con patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 2013, ha svolto anche incarichi di curatore fallimentare, custode giudiziario, difensore di curatele e di società a partecipazione pubblica. Interessato al cinema, al teatro ed alla politica, è appassionato di viaggi e fotografia. Ama guardare il mondo con la lente dell'ironia perché, come diceva Chaplin, la vita è una commedia per quelli che pensano.

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