Licenziato per sospetto infarto
di Michele Bartolo*
Nel diritto civile e nel campo delle obbligazioni, per inadempimento si intende quella situazione nella quale un soggetto, obbligato in virtù di un contratto ad effettuare una determinata obbligazione, a fronte della quale vi è in stretto collegamento ed interdipendenza quella di un altro soggetto (cd. contratto a prestazioni corrispettive), risulta non avere effettuato la prestazione alla quale era tenuto. Dal punto di vista soggettivo, poi, va indagata se vi sia stata una situazione di buona o di mala fede, ovvero se l’inadempimento sia stato doloso, colposo o magari del tutto incolpevole, come quando sia stato determinato da uno stato di necessità.
Dal punto di vista oggettivo, invece, il Codice civile ci dice che va sanzionato l’inadempimento che non abbia scarsa importanza rispetto al rapporto contrattuale tra le parti, ovvero in relazione alla natura ed al valore della prestazione e della controprestazione. Per essere definito inadempimento colpevole, cioè, esso deve avere una particolare caratteristica, deve essere grave nell’economia del rapporto. Questo excursus giuridico, che spero non abbia tediato il lettore, ci serve per commentare un recente caso balzato agli onori della cronaca. Un medico impegnato alla Croce Verde di Jesolo è stato licenziato per grave inadempienza dopo essersi allontanato, otto minuti prima del termine del turno, per recarsi in Pronto Soccorso a causa di un sospetto infarto. Il professionista, attraverso il suo legale, ha avviato le pratiche per impugnare la decisione.
In realtà, il medico dapprima aveva avvertito un dolore lancinante al petto, forse per il troppo sforzo durante il turno alla Croce verde di Cavallino-Treporti, a Venezia. Ma con un’operazione al cuore alle spalle e quattro stent coronarici per tenere aperte le arterie ostruite non si può scherzare. Quindi il dottor Marco Castellano prima ha assunto i farmaci prescritti e poi, siccome il dolore non passava, si è recato al pronto soccorso di Jesolo per un elettrocardiogramma. “(..) Sono uscito precisamente otto minuti prima della fine del mio turno, alle 19.52(..)”, ha spiegato il 65enne in un’intervista al Corriere del Veneto. Tanto è bastato alla Croce verde per recapitargli una Pec: licenziato per grave inadempienza. In realtà, a sentire l’altra campana, la Croce Verde ha comunicato di aver interrotto il rapporto lavorativo perché il dottore “sarebbe uscito senza avvisare la direzione e quindi sarebbe venuto meno il vincolo fiduciario”. In senso tecnico, cioè, non si tratterebbe di un licenziamento vero e proprio, perché tra le parti sarebbe stato stipulato un contratto ordinario di collaborazione e prestazione professionale. Quindi, secondo il datore di lavoro, quella effettuata sarebbe, in realtà, una revoca di un incarico libero professionale e autonomo, senza peraltro obblighi di durata. Dopo 4 mesi di richieste, però, il reintegro non sembra neanche all’orizzonte.
Il dottore Castellano afferma: “Non capisco come si possa giustificare un inadempimento grave nel caso di un allontanamento per potenziale crisi cardiaca”. Il punto centrale della vicenda, infatti, è proprio questo: a prescindere dalla natura del contratto, sia esso a tempo indeterminato ovvero occasionale e di mera collaborazione, requisito imprescindibile di ogni rapporto è il rispetto della dignità e della salute del lavoratore. Nel momento in cui, come nel caso in esame, e la circostanza non viene smentita dal datore di lavoro, il dipendente, peraltro già cardiopatico, avverta sintomi gravi riconducibili ad un sospetto attacco cardiaco, non si può certamente ritenere colpevole e doloso il suo assunto inadempimento o non esatto adempimento della prestazione lavorativa. Questo dal punto di vista soggettivo, per quello che abbiamo detto più sopra. Ma, dal punto di vista oggettivo, ancor di più non può qualificare come grave l’abbandono del posto di lavoro solo otto minuti prima della fine del turno, anche a prescindere dalla circostanza di avere avvisato o meno la direzione. La gravità dei sintomi, in quei frangenti, può ben giustificare anche una eventuale omissione del predetto avviso. Argomentando diversamente, si potrebbe creare il pericoloso precedente di ritenere legittimo un licenziamento o comunque una interruzione di un rapporto di lavoro a causa di un sospetto infarto.
*Avvocato






