Stalking condominiale: fenomeno deleterio per il vivere civile
Diritto e Giurisprudenza a tutela dei condomini perseguitati –
L’articolo 612 bis del codice penale prevede e punisce il reato di atti persecutori, meglio noto ai più come stalking.
E’ vero pure che comunemente, quando si parla di stalking, si pensa subito ad una persona che è ossessionato dalla fine di un rapporto amoroso o ad un fan di una persona famosa invasivo oltremodo, oppure, al massimo, ad un datore di lavoro troppo invadente ed esigente.
Ma ultimamente, grazie ad alcune pronunce giurisprudenziali, si qualificano come atti persecutori, o stalking,anche quei comportamenti oppressivi che incidano sullo stile di vita o sulle abitudini di una persona vittima di tali comportamenti da parte di un altro soggetto, anche per ragioni condominiali, si parla allora di stalking condominiale .
Spesso le realtà condominiali sono veri e proprio focolai latenti di tensioni, incomprensioni o errata percezione della realtà, non riconoscendo il rispetto degli altri condomini, dando sfogo al primordiale negativo istinto della prevaricazione sugli altri. Spesso si ledono beni giuridici che il legislatore intende ora tutelare, avendo previsto delle specifiche fattispecie incriminatrici. Questi episodi avvengono sempre più frequentemente all’ interno dei condomini tanto che, anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20895 del 2011 ha ritenuto di estendere piena applicabilità dell’ art,612 bis c.p. ad alcuni avvenimenti che avvengono nella realtà condominiale, principio sostenuto anche nel 2013, sempre dalla Cassazione con la sentenza n. 45648.
Dunque la previsione codicistica laddove afferma “è punito…(omissis)…chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero, da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” va intesa a tutela anche dei residenti di un palazzo o di un centro residenziale che, a causa di comportamenti altrui, sono costretti a modificare il proprio modus vivendi proprio perché vittime di atteggiamenti offensivi, pericolosi, minacciosi e oltraggiosi ripetuti sistematicamente, tanto da ingenerare nella vittima stati d’ ansia e di paura.
Va tenuto presente che, prima di procedere alla formale denuncia, sarebbe opportuno rivolgersi all’ amministratore di condominio che è il rappresentante legale del condominio ed è quindi tenuto, responsabilmente e professionalmente, a mediare tra i condomini.
Lo stalking condominiale ha delle connotazioni precise secondo le quali i comportamenti lesivi devono ripetersi per un certo lasso di tempo, in quanto uno o più singoli episodi isolati non sono sufficienti per la commissione del reato e, soprattutto, il comportamento persecutorio deve essere attestato dalle testimonianze degli altri condomini o persone che, per qualsiasi motivo, frequentino il palazzo o siano a conoscenza di una situazione come sopra descritta.
Le autorità hanno facoltà di ascoltare, come persone informate sui fatti, tutti i condomini dello stabile. I comportamenti dello stalker devono ripetersi ed essere idonei a suscitare gravi stati d’ ansia e pericolo, non essendo più necessario per la configurazione del reato, un cambio delle proprie abitudini di vita; in tal senso anche la sentenza n.35778/2016 della Cassazione.
Spesso infatti lo stalking si configura in danno di più persone e le conseguenze sulla vita delle stesse devono essere accertate e affrontate, magari risolte anche grazie all’ aiuto dell’ amministratore deputato anche a garantire la pacifica convivenza.
Se la situazione è talmente grave da necessitare un intervento della magistratura, l’amministratore dovrà riferire all’ Autorità Giudiziaria quanto da lui conosciuto e se verrà riconosciuto colpevole, il condomino persecutore sarà diffidato dal commettere ulteriormente le condotte illecite contestate e gli sarà imposto l’allontanamento dal condominio. In caso di condanna l’ amministratore dovrà ufficialmente rendere conoscibili agli altri condomini gli sviluppi giudiziari della vicenda.
Per concludere, vorrei fare una riflessione, prendendo spunto dall’ omelia di un sacerdote che ascoltai qualche tempo fa, egli diceva : “…il condominio, talvolta, sembra essere un’ invenzione del diavolo…”… osservando certe realtà, come dargli torto!?!
Manuel Gatto.
